Documenti per la sicurezza in azienda

Sfia.doc tramite i propri consulenti e professionisti presenti sull’intero territorio nazionale è in grado di redigere i principali documenti per la sicurezza nelle aziende, in modo veloce e professionale. Partendo da una attenta analisi dei luoghi e delle caratteristiche del lavoro delle aziende clienti, per arrivare ad un risultato professionale e concreto, contenendo al massimo il costo di ogni singolo documento

Il Decreto Legislativo 81/08 e le successive modificazioni hanno imposto alle imprese una serie di obblighi e normative in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Tutte le aziende sono quindi tenute a compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute e pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. l’impresa assume quindi la responsabilità di redigere un Documento sulla Valutazione di tutti i Rischi riscontrabili negli ambienti o nelle specifiche tipologie di produzione.

Questo Documento redatto dal datore di lavoro, con o senza l’aiuto di un consulente deve essere obbligatoriamente presente in azienda, tenuto a disposizione dei lavoratori e degli organismi di verifica e controllo e costantemente aggiornato.

La mancanza di questo documento, in tutto o in parte comporta delle sanzioni a carico del Datore di Lavoro e nei casi più gravi l’arresto.

Sfia.doc offre alle aziende consulenza per stesura del DVR e per i suoi aggiornamenti periodici contendo al massimo i costi per le società clienti ma con tutta la professionalità e la competenza dei propri professionisti.

L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la propria impresa e le imprese che operano negli stessi ambienti di lavoro elaborando un unico documento di valutazione rischi (i così detti rischi da interferenze) che indichi le misure da adottare per eliminare o ridurre al massimo i rischi derivati dall’interferenza di ditte esterne nei luoghi e nelle procedure di lavoro.

Tale documento è da allegare al contratto di appalto o di opera e sancisce a tutti gli effetti le procedure e le responsabilità del datore di lavoro della ditta committente a cui viene data la completa responsabilità in termini di sicurezza di tutti i lavoratori presenti nel luogo di lavoro, spetta infatti a costui il coordinamento delle varie ditte presenti e operanti dei propri responsabili per la sicurezza e dei propri lavoratori.

Gli articoli 17 e 28, nonché le indicazioni del titolo IV allegato XV del Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza, prevedono come specifico obbligo in presenza di cantieri edile, l’esecuzione da parte del datore di lavoro di un Piano Operativo di Sicurezza, il documento va redatto prima di iniziare le attività del cantiere e rappresenta il dettaglio della valutazione di tutti i rischi legati alle attività previste nel cantiere stesso.

Il POS ha quindi come obiettivo principale quello di descrivere le migliori procedure da adottare nelle attività al fine di prevenire l’insorgere di incidenti e salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.

La legge richiede che il POS debba contenere i seguenti dati minimi:

  1. dati dell’impresa esecutrice;
  2. generalità e specifiche mansioni inerenti la sicurezza;
  3. descrizione delle attività di cantiere e dei turni di lavoro;
  4. elenco di tutte le attrezzature;
  5. elenco di tutte le sostanze utilizzate e metodi di stoccaggio;
  6. esito della valutazione rumore;
  7. misure preventive e protettive integrative a quelle previste nel PSC se esistente;
  8. elenco dei DPI;
  9. documentazione in merito all’informazione dei lavoratori;
  10. stima dei costi relativi alla sicurezza.

L’art. 100 nonché l’allegato XV del decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo per il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dell’opera di redigere, su incarico dell’impresa committente il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il PSC ha come obiettivo quello di descrivere le fasi operative che verranno svolte nel cantiere e il loro coordinamento in fase di esecuzione al fine di ottimizzare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Sono esclusi dall’esecuzione del PSC:

  1. i lavori la cui esecuzione immediata è richiesta per prevenire incidenti imminenti;
  2. i lavori in cui è presente un’unica impresa operante con entità di lavoratori presunti non superiore a 200 uomini giorni;
  3. nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, per gli altri contratti è in vigore il DUVRI.

Il manuale haccp è un documento obbligatorio per tutte le società che preparano, lavorano, commercializzano, trasportano, manipolano o somministrano cibi o bevande, questo viene redatto dal datore di lavoro e dai tecnici competenti secondo i principi previsti dal Regolamento CE n° 852/2004.

Nel manuale haccp, altrimenti detto “di autocontrollo” devono essere previste tutte le procedure di cui l’azienda si dota al fine di garantire una corretta preservazione della qualità e della salubrità dei cibi e delle bevande trattate, dalla fase di arrivo e stoccaggio dei prodotti, passando per quella di lavorazione e quella di distribuzione, fino a quella di vendita e somministrazione.

Il decreto legislativo 81/08 tra le misure generali di tutela della salute dei lavoratori individua anche le “misure di emergenza da attuare in ambito di primo soccorso e lotta anti incendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed imminente” in questo specifico documento che deve essere obbligatoriamente predisposto per ogni attività che prevede il controllo dei vigili del fuoco, devono essere previste:

  1. le azioni che i lavoratori devono compiere in caso di emergenza;
  2. le procedure di evacuazioni dai luoghi di lavoro per i dipendenti e gli utenti;
  3. le disposizioni per richiedere l’intervento dei vigili e delle ambulanze;
  4. le specifiche misure per assistere le persone disabili;
  5. l’individuazione di un adeguato numero di persone incaricate per l’esecuzione del piano di emergenza ed evacuazione stesso.

Al piano di emergenza ed evacuazione è obbligo allegare anche le planimetrie correlati di piano di fuga della struttura oggetto dell’analisi.