Nuove Regole per lo SMART WORKING: Da Oggi in Vigore il Ddl

Lo smart working è un modo flessibile di eseguire il rapporto di lavoro subordinato, un metodo che concilia le esigenze aziendali con quelle del lavoratore e da tempo ormai questa modalità di impostazione del lavoro prende piede nelle diverse realtà organizzative italiane.

Fino ad oggi non vi era una procedura che lo regolamentasse ma questo si risolveva spesso come un accordo aziendale ma con l’entrata in vigore de Ddl le cose cambiano. Come prima cosa il Ddl fornisce una definizione di smart working ovvero una prestazione lavorativa che avviene in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, manca a postazione fissa ma  sono richiesti dei limiti massimi giornalieri e settimanali di lavoro (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici).

Tale premessa prevede quindi come prima fase l’accordo scritto che può avvenire sia nel caso il rapporto di lavoro fosse già in essere sia per le nuove costituzioni. Nell’intesa dovranno essere indicati i tempi di riposo e anche le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Un contratto che ad ogni modo la lascia la libertà di risolversi unilateralmente da entrambe le parti con preavviso e in tal caso la prestazione torna ad essere regolamentata come lo era all’origine.

Questa nuova formula per regolamentare il lavoro offre l’opportunità a quella fasce di persone che per le più disparate motivazioni non possono allontanarsi da casa o dalla  famiglia. Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che viene previsto per un lavoratore subornidato che svolge la stessa mansione. Le riduzioni di stipendio sono ammesse solo se il tempo di lavoro viene convertito da part time a full time.

Per quello che concerne la parte del Ddl che regolano la sicurezza e la salute, sono emerse diverse perplessità in quanto si prevede che il datore consegni annualmente un’informativa scritta dove vengono illustrati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro rischiando di andare incontro ad una nuova responsabilità oggettiva.

Un’ altra criticità emerge dagli accordi già sottoscritti in passato da azienda che lo hanno sperimentato in precedente e prevedevano altre intese. Le aziende avrebbero preferito un regime transitorio che regolamentasse questi casi gli esperti sottolineano che dovrà essere valutato caso per caso.

Fonte: ILSOLE24ORE

 

 

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