Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016

formazione-rspp-aspp-600x400Il testo ufficiale dell’accordo derivato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 07 Luglio 2016 non è ancora disponibile, ma già dalle indiscrezioni di alcuni operatori che hanno contribuito in fase di stesura, si delineano le principali modifiche volute ed apportate dal legislatore alla attuale normativa in vigore per la Formazione degli RSPP e degli ASPP. Oltre che per una serie di allegati che saranno pubblicati appena l’accordo entrerà nella Gazzetta Ufficiale, questione breve.

Vediamo le principali modifiche apportate e che saranno ufficiali dopo la pubblicazione:

Titoli di Studi che esonerano dalla frequenza dei corsi di RSPP ed ASPP: nell’allegato 1 dell’accordo vengono identificate 43 classi tra lauree, magistrali e specifiche del nuovo e vecchio ordinamento che esonererebbero dalla frequenza dei Moduli A e C dei corsi per RSPP ed ASPP, anche se a leggere bene il testo dell’accordo di trova un capoverso che recita: “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”

Con questa ultima specifica il legislatore fa un po’ di confusione e non chiarisce a sufficienza il termine “certificato universitario” cos’è un certificato universitario? anche solo un esame sostenuto? Immaginiamo che il tema sarà soggetto di ulteriori richieste di precisazioni e chiarimenti

rspp corsoStruttura dei corsi di RSPP ed ASPP: il nuovo accordo lascia invariata la divisione teorica in 3 moduli A, B, C, con durata di 28 ore per il Modulo A e 24 ore per il Modulo C, il Modulo B viene invece rivisto, uniformandolo fra i diversi macro-settori economici ad una unica durata di 48 ore, a cui si aggiungono 4 eventuali corsi specifici obbligatori per i settori:

  • Agricoltura e pesca – 12 ore
  • Cave e costruzioni – 16 ore
  • Sanità Residenziale – 12 ore
  • Chimico e petrolchimico – 16 ore

mentre gli aggiornamenti  periodici vengono rideterminati svincolandoli dalla tipologia di settore e determinandoli in 40 ore nel quinquennio per il corso da RSPP e 20 ore nel quinquennio per il corso di ASPP

Corsi di formazione in Modalità on line: l’accordo prevede la possibilità di erogare i corsi in modalità on line come la precedente normativa e cioè solo se espressamente previsto da norme, Accordi Stato Regione o Contrattazione Collettiva, la principale modifica invece riguarda la Formazione Specifica sulla sicurezza per i lavoratori, che nei settori a basso rischio può essere effettuata on line, mentre risulta vietata la formazione per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alle emergenze antincendio tramite FAD.

Altra variazione rispetto alla precedente normativa sta nel fatto che gli attestati dei corsi on line dovranno essere consegnati e/o inviati direttamente ai lavoratori e non più alle Aziende o i Rappresentanti dei lavoratori come previsto in precedenza

 

Collaborazione con gli Enti Bilaterali: pur essendo espressamente rivolto ai corsi di formazione per gli RSPP e gli ASPP, il nuovo accordo modifica una serie di norme che in generale valevano a più ampio raggio per tutti i corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, tra queste variazioni ad esempio c’è l’eliminazione degli Enti Bilaterali come soggetti con cui le imprese possono collaborare sul territorio per la certificazione dei corsi; Il nuovo Accordo infatti  ripropone integralmente la precedente disposizione  toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali”,  pertanto detta collaborazione va richiesta solo agli Organismi Paritetici ove presenti nel territorio e nel settore in cui opera l’azienda.

Rimane ovviamente integra la possibilità di essere Soggetti Formatori per le Associazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli Organismi Paritetici limitatamente allo specifico settore di riferimento.

Attestazione dei corsi: la nuova normativa prevista dall’Accordo semplifica ed uniforma i contenuti minimi degli attesti dei corsi di formazione prevedendo come indispensabili:

  • la denominazione del soggetto formatore
  • i dati anagrafici del corsista
  • il contenuto specifico della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata
  • il periodo di svolgimento del corso
  • la firma del soggetto formatore.

inoltre la normativa porta a 10 anni l’obbligo di mantenimento documentale afferente al corso svolto in capo al soggetto formatore

 

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