Apprendistato, meno sanzioni al datore se manca la formazione

Apprendistato, meno sanzioni al datore se manca la formazione

Nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua nel primo anno la formazione prevista dal piano individuale; al contrario, la violazione genera le sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 5 firmata ieri dal ministero del Lavoro che fa il punto della situazione sulla corretta applicazione del contratto di apprendistato dopo le recenti modifiche introdotte dalla legge 92/2012. La circolare precisa anche che gli apprendisti in somministrazione possono essere assunti solo a tempo indeterminato: sono così nulle le clausole di alcuni Ccnl che dispongono in modo diverso. Inoltre, le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno rispettare le percentuali di stabilizzazione fissate dalla contrattazione collettiva. Mentre le aziende con un organico superiore dovranno rispettare i parametri di legge, ossia confermare in servizio almeno il 30% dei contratti venuti a scadere negli ultimi 24 mesi (50% dal 18 luglio 2015).
Rispetto agli obblighi formativi, la circolare traccia alcune importanti fasi di controllo.

Una prima fase riguarda l’individuazione del momento in cui si può ritenere violata la disciplina formativa del contratto per giustificare un intervento ispettivo. Con riguardo all’apprendistato professionalizzante sono due gli aspetti da considerare a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante: laddove la Regione decida di rendere facoltativa la formazione trasversale, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, non è possibile l’adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.

Una volta accertata la violazione dei contenuti formativi, scatta una fase due che ha lo scopo di verificare se è possibile recuperare l’interesse sostanziale della norma e far fare la necessaria formazione all’apprendista. Proprio su questo punto interviene la circolare della direzione generale per l’Attività ispettiva, fornendo un criterio di ragionamento da applicare in modo uniforme sul territorio.

La violazione delle ore di formazione previste per il primo anno del contratto non dà mai luogo a un disconoscimento del rapporto. Nel secondo anno invece, la violazione si configura – spiega la circolare – laddove sommando le ore del primo anno con la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno rispetto al momento della verifica, il datore di lavoro non ha svolto almeno il 40% della formazione, ovvero il 60% delle ore accumulate fino al terzo anno.
Solo se le percentuali sono rispettate e quindi il datore ha raggiunto un numero minimo di ore svolte, allora l’ispettore può passare alla fase tre: vale a dire impartire una “disposizione” per effettuare il resto della formazione entro un termine. Diversamente, la fase tre è rappresentata dall’applicazione integrale del regime sanzionatorio.

Fonte: www.ilsole24ore.com

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