Al via la richiesta degli sgravi contributivi per le aziende che promuovono la conciliazione vita – lavoro

Dal 4 novembre è possibile inoltrare la richiesta in via telematica all’INPS per la richiesta delle agevolazioni contributive per quelle aziende che promuovono, con la stipula di contratti di secondo livello, misure di conciliazione vita-lavoro.

Il decreto interministeriale, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con “avviso” nella gazzetta ufficiale n.248 del 23 ottobre 2017, riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

I contratti collettivi aziendali dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018;
  • riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media dei dipendenti dell’azienda nell’anno civile precedente;
  • il contratto collettivo aziendale deve esser depositato in modalità telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

Per poter accedere è necessario che i contratti collettivi aziendali contengano almeno due delle seguenti misure, di cui almeno una appartenente alle aree di intervento A o B, ovvero:

A) GENITORIALITÀ

  • estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
  • previsioni di nidi d’infanzia/asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B) FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

  • avoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) WELFARE AZIENDALE

  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata entro:

  • entro il 15 novembre 2017 per contratti depositati entro il 31 ottobre 2017;
  • entro il 15 novembre 2018 per i contratti depositati entro il 1° agosto 2018 la scadenza.

In essa dovranno essere riportati:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • la data di avvenuto deposito telematico del contratto aziendale;
  • la disposizione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto.

CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il decreto prevede che il 20% del totale delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito nella stessa misura in base al numero complessivo dei datori ammessi allo sgravio. L’ 80% restante per ciascun anno si calcola sulla base del numero dei dipendenti occupati nel corso dell’anno che precedente alla domanda.

Per la circolare Inps >> clicca qui.

Articoli recenti

Archivi

Tag